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Un grazie particolare al dottor Giuseppe Soluri per la sua disponibilità. Molte delle notizie contenute sul Portale sono gentilmente concesse da Il Giornale di Calabria.

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Anagrafe Amministratori Locali e Regionali
Normativa

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - anagrafe degli amministratori locali e regionali

Legge 11 giugno 2004, n. 146 - istituzione della provincia di Monza e della Brianza

Legge 11 giugno 2004, n. 147 - istituzione della provincia di Fermo

Legge 11 giugno 2004, n. 148 - istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani

Legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 - istituzione delle province

 

LEGGE 11 Giugno 2004, n. 148

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito della regione Puglia e' istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Barletta-Andria-Trani e' costituita dai seguenti comuni: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.
3. Il capoluogo della nuova provincia e' situato nelle citta' di Barletta, Andria e Trani.
4. Lo statuto stabilisce quale delle tre citta' capoluogo e' sede legale della provincia.

Art. 2.

1. Le province di Bari e di Foggia procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta,in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalita' stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi delle province di Bari e di Foggia continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Bari o di Foggia, la determinazione delle tabelle e' effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresi' individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente dei Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle citta' capoluogo, e' disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.
5. Lo statuto stabilisce, altresi', le sedi e le modalita' di riunione degli organi di governo della provincia.

Art. 5.

1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province di Bari e Foggia e la provincia di Barletta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici territoriali del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. Le responsabilita' relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, e' autorizzata la spesa di 567.370 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per l'attuazione dell'articolo 4 e' autorizzata la spesa di 16.456.873 euro annui a decorrere dal' anno 2005. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 16.156.873 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 giugno 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli


LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 518):

Presentato dall'on. Sinisi ed altri il 6 giugno 2001. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 agosto 2001 con pareri delle commissioni V, XI e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione il 16 ottobre 2001: relazione scritta presentata il 1° marzo 2003 (Atto n. 518/A relatore on. Schmidt). Esaminato in aula il 4 marzo 2002, e approvato il 29 ottobre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2562):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione il 27 gennaio 2004; 10-12-17-19-24 febbraio 2004; 11-18 e 25 marzo 2004. Esaminato in aula il 12 maggio 2004 e approvato il 19 maggio 2004.


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