Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- anagrafe degli amministratori locali e regionali
Legge 11 giugno 2004, n. 146
- istituzione della provincia di Monza e della Brianza
Legge 11 giugno 2004, n. 147 -
istituzione della provincia di Fermo
Legge 11 giugno 2004, n. 148 -
istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani
Legge regionale 12 luglio 2001, n. 9
- istituzione delle province
LEGGE 11 Giugno 2004, n. 148
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1.
1.
Nell'ambito della regione Puglia e' istituita la provincia
di Barletta-Andria-Trani.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di
Barletta-Andria-Trani e' costituita dai seguenti comuni:
Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di
Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia,
Spinazzola, Trani e Trinitapoli.
3. Il capoluogo della nuova provincia e' situato nelle
citta' di Barletta, Andria e Trani.
4. Lo statuto stabilisce quale delle tre citta' capoluogo e'
sede legale della provincia.
Art. 2.
1. Le
province di Bari e di Foggia procedono alla ricognizione
delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano
lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle
conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite
deliberazioni della giunta,in proporzione al territorio e
alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non
prima del termine di tre anni e non oltre il termine di
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il
commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il
compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione
della nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro
dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalita'
stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un
coordinatore delegato a partecipare, con funzioni
consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma
2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il
primo turno utile delle consultazioni elettorali per il
rinnovo degli organi elettivi della provincia di Foggia o di
Bari, successivo alla scadenza del termine di cui al comma
2, primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio
provinciale di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per
consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
elettivi della provincia di Barletta-Andria-Trani e il
rinnovo degli organi elettivi delle province di Bari e di
Foggia nel primo turno amministrativo successivo alla data
dello scioglimento anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli
organi delle province di Bari e di Foggia continuano ad
esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero
territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate
dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 3.
1. Nel
termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono
determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi
elettorali delle province di Bari, di Foggia e di
Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 9 della legge
8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del
consiglio provinciale di Bari o di Foggia, la determinazione
delle tabelle e' effettuata entro il termine di cui
all'articolo 2, comma 5.
Art. 4.
1.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3,
lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio
decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo
periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella
provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici
dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili
dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione
delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1 sono altresi' individuate le procedure per
la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2
delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini
dell'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali.
3. Il Presidente dei Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali,
nell'ambito delle citta' capoluogo, e' disposta con
deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri
stabiliti dallo statuto.
5. Lo statuto stabilisce, altresi', le sedi e le modalita'
di riunione degli organi di governo della provincia.
Art. 5.
1. Ai
fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le
province di Bari e Foggia e la provincia di
Barletta-Andria-Trani si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539.
Art. 6.
1. Gli
atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici
territoriali del Governo e gli altri organi dello Stato
costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei
comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti
alla competenza dei rispettivi organi e uffici della
provincia di Barletta-Andria-Trani.
2. Le responsabilita' relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e
agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a
decorrere dalla data del loro insediamento.
Art. 7.
1. Per
l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' autorizzata la
spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e
2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, e' autorizzata
la spesa di 567.370 euro annui a decorrere dall'anno 2004.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Per l'attuazione dell'articolo 4 e' autorizzata la spesa
di 16.456.873 euro annui a decorrere dal' anno 2005. AI
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 16.156.873
euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,
quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a
Roma, addi' 11 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 518):
Presentato dall'on. Sinisi ed altri il 6 giugno 2001.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, il 3 agosto 2001 con pareri delle
commissioni V, XI e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 16 ottobre 2001: relazione
scritta presentata il 1° marzo 2003 (Atto n. 518/A relatore
on. Schmidt). Esaminato in aula il 4 marzo 2002, e approvato
il 29 ottobre 2003.
Senato
della Repubblica (atto n. 2562):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le questioni
regionali. Esaminato dalla 1ª commissione il 27 gennaio
2004; 10-12-17-19-24 febbraio 2004; 11-18 e 25 marzo 2004.
Esaminato in aula il 12 maggio 2004 e approvato il 19 maggio
2004.