Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- anagrafe degli amministratori locali e regionali
Legge 11 giugno 2004, n. 146
- istituzione della provincia di Monza e della Brianza
Legge 11 giugno 2004, n. 147 -
istituzione della provincia di Fermo
Legge 11 giugno 2004, n. 148 -
istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani
Legge regionale 12 luglio 2001, n. 9
- istituzione delle province
LEGGE 11 Giugno 2004, n. 147
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1.
1. E'
istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo,
nell'ambito della regione Marche.
Art. 2.
1. La
circoscrizione territoriale della provincia di Fermo e'
costituita dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte
Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete,
Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana,
Monsampietro Morico, Montappone, Montefalcone Appennino,
Montefortino, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro,
Monteleone di Fermo, Montelparo, Monte Rinaldo,
Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte
Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco,
Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San
Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in
Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre
San Patrizio.
Art. 3.
1. La
provincia di Ascoli Piceno procede alla ricognizione della
propria dotazione organica di personale e delibera lo stato
di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle
conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite
deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e
alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non
prima del termine di tre anni e non oltre il termine di
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dalla giunta provinciale previo con-certo con il
commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il
compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione
della nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro
dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 2,
comma 1, ove costituita, designa, secondo le modalita'
stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un
coordinatore delegato a partecipare, con funzioni
consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma
2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno
utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli
organi elettivi della provincia di Ascoli Piceno, successivo
alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio
provinciale di Ascoli Piceno, gli adempimenti di cui al
comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per
consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi
elettivi della provincia di Ascoli Piceno nel primo turno
amministrativo successivo alla data dello scioglimento
anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli
organi della provincia di Ascoli Piceno continuano ad
esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero
territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme
vigenti prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 4.
1.
Entro il termine di cui all'articolo 3, comma 2, primo
periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni
dei collegi elettorali delle province di Ascoli Piceno e di
Fermo, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.
122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio
provinciale di Ascoli Piceno la determinazione delle tabelle
e' effettuata entro il termine di cui all'articolo 3, comma
5.
Art. 5.
1.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3,
lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio
decreto, nel termine di cui all' articolo 3, comma 2, primo
periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella
provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro
i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge
e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni
territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1 sono altresi' individuate le procedure per
la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 3,
comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge
ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli
uffici dell' amministrazione provinciale nel capoluogo.
Art. 6.
1. Ai
fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la
provincia di Ascoli Piceno e la provincia di Fermo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e
18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
Art. 7.
1. Gli
atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio
territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato
costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei
comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono attribuiti
alla competenza dei rispettivi organi e uffici della
provincia di Fermo.
2. Le responsabilita' relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e
agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data
del loro insediamento.
Art. 8.
1. Per
l'attuazione dell'articolo 3, comma 2, e' autorizzata la
spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e
2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia edelle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 4, e' autorizzata
la spesa di 224.585 euro annui a decorrere dall'anno 2004.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Per l'attuazione dell'articolo 5 e' autorizzata la spesa
di 12.755.841 euro annui a decorrere dall' anno 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12.455.841
euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,
quanto a 300.000 euro, l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a
Roma, addi' 11 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 900):
Presentato dall'on. Tanoni il 20 giugno 2001. Assegnato alla
I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il
3 agosto 2001, con i pareri delle commissioni V, XI e
Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I
commissione il 16 ottobre 2001. Relazione scritta presentata
il 1° marzo 2002 (atto n. 900-1126/A - relatore on.
Schmidt). Esaminato in aula il 4 marzo 2002 e approvato in
un testo unificato con l'atto Camera n. 1126 (on. Zama) il
29 ottobre 2003.
Senato
della Repubblica (atto n. 2563):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, il 25 novembre 2003, con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le questioni
regionali. Esaminato dalla 1ª commissione il 27 gennaio
2004; il 10, 12, 17, 19, 24 febbraio 2004; 11, 16, 18 e 25
marzo 2004. Esaminato in aula e approvato, il 19 maggio
2004.