Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- anagrafe degli amministratori locali e regionali
Legge 11 giugno 2004, n. 146
- istituzione della provincia di Monza e della Brianza
Legge 11 giugno 2004, n. 147 -
istituzione della provincia di Fermo
Legge 11 giugno 2004, n. 148 -
istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani
Legge regionale 12 luglio 2001, n. 9
- istituzione delle province
LEGGE 11 Giugno 2004, n. 146
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E'
istituita la provincia di Monza e della Brianza nell'ambito
della regione Lombardia, con capoluogo Monza.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Monza e
della Brianza e' costituita dai seguenti comuni: Agrate
Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco,
Bemareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago,
Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Camparada, Carate
Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Celiano Laghetto,
Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio,
Giussano, Lazzate, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda,
Mezzago, Misinto, Monza, Muggio', Nova Milanese, Ornago,
Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate,
Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio
con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.
Art. 2.
1. La
provincia di Milano procede alla ricognizione della propria
dotazione organica di personale e delibera lo stato di
consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti
ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della
giunta, in proporzione sia al territorio sia alla
popolazione trasferiti alla nuova provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non
prima del termine di tre anni e non oltre il termine di
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il
commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il
compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione
della nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi. Il commissario e' nominato dal Ministro
dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1,
comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalita'
stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un
coordinatore delegato a partecipare, con funzioni
consultive, alle attivita' del commissario di cui al comma
2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia
di Monza e della Brianza hanno luogo in concomitanza con il
primo turno utile delle consultazioni elettorali per il
rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano,
successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2,
primo periodo.
5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio
provinciale di Milano, gli adempimenti di cui al comma 2,
primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire
lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi
della provincia di Monza e della Brianza e il rinnovo degli
organi elettivi della provincia di Milano nel primo turno
amministrativo successivo alla data dello scioglimento
anticipato.
6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli
organi della provincia di Milano continuano ad esercitare le
loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della
circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
1. Nel
termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono
determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi
elettorali delle province di Milano e di Monza e della
Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951,
n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio
provinciale di Milano la determinazione delle tabelle e'
effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.
Art. 4.
1.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3,
lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio
decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo
periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella
provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici
dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili
dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione
delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1 sono altresi' individuate le procedure per
la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2
delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini
dell'istituzione degli uffici periferici delle
amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
Art. 5.
1. Ai
fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la
provincia di Milano, e la provincia di Monza e della Brianza
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17
e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
Art. 6.
1. Gli
atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio
territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato
costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi
a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di
cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla
competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di
Monza e della Brianza.
2. Le responsabilita' relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e
agli uffici della provincia di Monza e della Brianza a
decorrere dalla data del loro insediamento.
Art. 7.
1. Per
l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' autorizzata la
spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e
2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nel-l'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, e' autorizzata
la spesa di 910.360 euro annui a decorrere dall'anno 2004.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Per l'attuazione dell'articolo 4 e' autorizzata la spesa
di 16.896.911 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15.394.971
euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,
quanto a 1.501.940 euro, l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 11 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
LAVORI
PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 154):
Presentato dall'on. Bossi il 30 maggio 2001. Assegnato alla
I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il
3 agosto 2001 con parere delle commissioni V, XI e
Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I
commissione il 16 ottobre 2001. Relazione scritta annunciata
il 1° marzo 2002 (atto n. 154/1196 - relatore on. Schmidt).
Esaminato in aula il 4 marzo 2002, ed approvato in un Testo
unificato il 29 ottobre 2003 con atto n. 1196 (Schmidt ed
altri).
Senato
della Repubblica (atto n. 2561):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in
sede referente, il 25 novembre 2003 con il parere delle
commissioni 2ª, 5ª, 6ª e Parlamentare per le questioni
regionali. Esaminato dalla commissione il 27 gennaio 2004;
10, 12, 17, 19, 24 febbraio 2004; 11, 16, 18 e 25 marzo
2004. Esaminato in aula il 6, 11 maggio 2004 ed approvato il
12 maggio 2004.